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Sez. U, Sentenza n. 5144 del 22/05/1998 (Rv. 515735 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda di risarcimento dei danni nei confronti della P.A. - Per pretesa occupazione abusiva di un immobile - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515735-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La competenza giurisdizionale a conoscere di una domanda di risarcimento danni spetta, in via generale, al giudice ordinario poiché, facendo valere la parte istante un diritto soggettivo, è compito di quel giudice accertare tanto se il diritto vantato esista e sia configurabile in concreto, quanto se la situazione giuridica soggettiva (dalla cui lesione la parte sostenga esserle derivato danno) sia tale da determinare, a carico dell'autore dell'illecito, l'insorgere di una obbligazione risarcitoria. Ne consegue che la questione circa la natura della situazione soggettiva concretamente lesa (e circa la sua correlata idoneità a connotare il pregiudizio in termini di danno risarcibile) va considerata sotto l'aspetto della giurisdizione solo se, a conoscere di quella situazione, sia chiamato un giudice speciale dotato di giurisdizione esclusiva, mentre, in tutti gli altri casi, tale questione (sollevata per trarne la conseguenza che l'ordinamento non attribuisce diritti risarcitori in relazione al pregiudizio lamentato dalla parte istante) attiene al merito della vicenda giurisdizionale, e non anche alla giurisdizione stessa, e ciò tanto in ipotesi di controversie tra privati quanto di giudizi che vedano contrapposta, al privato, la P.A., venendo in contestazione l'esercizio, o meno, da parte di quest'ultima, di poteri autoritativi (come nel caso di richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla privazione del diritto di proprietà di un immobile, occupato al fine di realizzare un'opera pubblica, in asserita carenza di potere da parte della P.A. per mancata emissione, nei termini, del necessario decreto di esproprio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)