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Sez. U, Sentenza n. 799 del 19/11/1999 (Rv. 531279 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Assunzione tardiva - A seguito di annullamento giurisdizionale della graduatoria collocante l'assunto in posizione successiva rispetto al numero di posti disponibili - Azione risarcitoria per la differenza fra i corrispettivi perduti e l'aliunde perceptum - Estraneità alle controversie già riconducibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - Questione di qualificazione della situazione tutelata - Irrilevanza ai fini della giurisdizione e rilevanza come questione di merito - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531279-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La controversia con la quale un soggetto, essendo stato assunto con decorrenza da una certa data soltanto a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento comunale che lo collocava al terzo posto nella graduatoria di un concorso a due posti di bidella, proponga contro il comune, lamentando la tardività dell'assunzione, domanda di risarcimento dei danni commisurati all'importo della differenza fra le retribuzioni perdute nel periodo antecedente l'assunzione tardiva e "l'aliunde perceptum", rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua del criterio del cosiddetto petitum sostanziale, cioè della causa petendi della domanda (costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, siccome individuata dal giudice e determinata in relazione alla sostanziale protezione ad essa accordata in astratto dal diritto positivo). Infatti, l'oggetto della detta controversia non è una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto, ma si fonda sull'assenza della sua tempestiva costituzione, restando in tal modo estraneo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già esistente in materia di pubblico impiego, nella quale ricadevano le sole controversie inerenti a rapporti di impiego già costituiti. Ne consegue che nella specie la questione della natura della situazione soggettiva fatta valere dal suddetto soggetto, che si assume lesa dal comportamento del comune e riguardo alla quale si assume verificato il danno lamentato, non vertendosi in ipotesi di giurisdizione esclusiva (rispetto alla quale soltanto la questione della natura della situazione assume rilievo ai fini dell'individuazione della giurisdizione, essendo strumentale all'identificazione della materia a quella giurisdizione devoluta), attiene esclusivamente al merito della vicenda giurisdizionale, competendo, in generale, al giudice ordinario adito con una controversia avente ad oggetto una pretesa risarcitoria accertare se la situazione giuridica soggettiva fatta valere sia tale da determinare l'insorgere di un'obbligazione risarcitoria (le Sezioni Unite hanno, inoltre, rimarcato che l'eventuale qualificazione della posizione dell'attore come interesse legittimo, non avrebbe potuto comportare di per sè la non configurabilità del diritto al risarcimento, sottolineando comunque che, pur accolta l'idea di tale non configurabilità, non se ne sarebbe potuto inferire ragione per la declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)