Sez. U, Sentenza n. 105 del 05/04/2000 (Rv. 535332 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Accertamento negativo del credito della P.A. - Provvedimento asseritamente emanato in carenza di potere - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento che la richiesta di pagamento da parte della P.A. nei confronti del privato è priva di titolo, perché fondata su un provvedimento che si assume emesso in carenza del relativo potere, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (nella specie, il Comune aveva notificato un avviso di pagamento per "canone ricognitorio passi carrai" e sanzioni sulla base di una delibera emanata in virtù di norme, C.d.S. del 1933 e del 1959, abrogate dall'art. 231 della legge n. 285 del 1992 e la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda di accertamento negativo del credito).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)