Sez. 2, Sentenza n. 1942 del 10/06/1954 (Rv. 880338 - 01)
ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - PREAVVISO DI RILASCIO - OPPOSIZIONE PER MOTIVI DI MERITO - COMPETENZA
ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - PREAVVISO DI RILASCIO - OPPOSIZIONE PER MOTIVI DI MERITO - COMPETENZA
L'esecuzione per rilascio di beni immobili comincia nel momento in cui l'ufficiale giudiziario si presenta in loco per dare inizio alle operazioni con le quali immette l'istante nel possesso dell'immobile con le forme di cui all'art. 608 2' comma cod. P. civ. il preavviso di rilascio, quindi, di cui al primo comma del citato art. 608, non può considerarsi atto di esecuzione, bensì soltanto "minaccia di esecuzione" e pertanto l'opposizione al medesimo fondata su ragioni di merito va proposta al giudice competente per materia o valore secondo le norme che regolano i giudizi di cognizione ai sensi dell'art. 615 1' comma, cod.proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)