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Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 22/02/1995 (Rv. 490607 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Momento di inizio di detta esecuzione - Accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui devono compiersi gli atti esecutivi - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490607-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE

L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui debbono compiersi gli atti esecutivi perché ogni precedente attività è solo strumentale all'accesso avendo solo il fine di consentire all'esecutato di essere presente ed all'ufficiale giudiziario di approntare i mezzi opportuni per superare, nell'ambito, dei poteri consentiti dall'art. 513 cod. proc. civ., le difficolta materiali che si possono presentare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)