Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 22/02/1995 (Rv. 490607 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Momento di inizio di detta esecuzione - Accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui devono compiersi gli atti esecutivi - Rilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui debbono compiersi gli atti esecutivi perché ogni precedente attività è solo strumentale all'accesso avendo solo il fine di consentire all'esecutato di essere presente ed all'ufficiale giudiziario di approntare i mezzi opportuni per superare, nell'ambito, dei poteri consentiti dall'art. 513 cod. proc. civ., le difficolta materiali che si possono presentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)