Sez. 3, Sentenza n. 10882 del 19/10/1995 (Rv. 494280 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE | Preavviso - Funzione - Ripresa dell'esecuzione dopo la sospensione - Rinnovo del preavviso - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE
Nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall'art. 608 cod. proc. civ. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui l'esecuzione, sospesa dopo il primo accesso dell'ufficiale giudiziario, prosegua in seguito al provvedimento del giudice dell'esecuzione richiesto di provvedere, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. civ., in merito a difficoltà insorte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)