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Sez. 3, Sentenza n. 11514 del 19/10/1995 Ud. (dep. 28/11/1995) Rv. 203017 - 01

Sanità pubblica - In genere | Scarichi in pubblica fognatura - Insediamento produttivo - Definizione - Insediamento per la produzione di servizi - Ammissibilità - Criteri di valutazione - Analisi, attività svolte, nozioni di comune esperienza sulla natura degli scarichi - Fattispecie: autolavaggio.
Stato
decisa il 1995-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203017-01

Sanità pubblica - In genere

In materia di scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamento produttivo, va affermato che, seppure l'insediamento volto alla produzione di servizi andrebbe assimilato all'insediamento civile, esso tuttavia deve qualificarsi produttivo qualora l'attività si inserisca nell'ambito più vasto di un complesso organizzativo diretto alla produzione dei beni o quando lo scarico non sia assimilabile a quello abitativo. Detta assimilabilità, peraltro, può essere dedotta - anche se non in via esclusiva o decisiva - dai risultati delle analisi sulle qualità del refluo. In assenza di analisi, invece, la natura dell'insediamento può essere desunta dalle attività svolte e dalle loro modalità, come pure da nozioni di comune esperienza circa la caratteristica degli scarichi, e dalle componenti chimiche e fisiche dei beni utilizzati i quali, diluendosi, andranno a comporre il refluo. (Fattispecie in materia di autolavaggio che la Corte ha ritenuto insediamento produttivo).

Riferimenti normativi: Legge 08/10/1976 num. 690 art. 1 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)