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Sez. 3, Sentenza n. 3898 del 08/02/1999 Ud. (dep. 24/03/1999) Rv. 213264 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Esercizio di lavaggio di autovetture - Natura di insediamento produttivo - Autorizzazione allo scarico - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213264-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli impianti di autolavaggio devono considerarsi insediamenti produttivi e non civili in base alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche (legge 17 maggio 1995 n. 172).Infatti la qualità inquinante dei reflui è diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi delle abitazioni per la presenza di oli minerali, residui di petrolio, polveri, sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici che possono staccarsi da vetture usurate.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)