Sez. 3, Sentenza n. 26543 del 21/05/2008 Cc. (dep. 02/07/2008) Rv. 240537 - 01
ACQUE | Tutela penale delle acque dall'inquinamento - Scarichi provenienti da un autolavaggio - Assimilabilità agli scarichi d'acque reflue industriali - Modifiche introdotte alla nozione di "scarico" dal D.Lgs. n. 4 del 2008 - Irrilevanza - Ragioni.
ACQUE
In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 lett. H CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)