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Sez. 3, Sentenza n. 3841 del 14/11/1975 (Rv. 378073 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - CONTESTAZIONE DELLA PIGNORABILITA DEL CREDITO - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - NECESSITA - MANCANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378073-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - CONTESTAZIONE DELLA PIGNORABILITA DEL CREDITO - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - NECESSITA - MANCANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

E inammissibile il ricorso proposto a norma dell'art 111 della Costituzione e diretto a contestare, per la prima volta in Cassazione, la pignorabilita del credito contro il provvedimento, avente natura di atto esecutivo, con il quale il giudice della esecuzione, nel procedimento di espropriazione di crediti presso terzi, assegna a norma dell'art 553 cod proc civ il credito pignorato al creditore procedente, poiche tale contestazione costituisce una vera e propria opposizione all'esecuzione che il debitore avrebbe dovuto proporre nel processo esecutivo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)