Sez. 3, Sentenza n. 1452 del 09/02/2000 (Rv. 533681 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Contestazione dell'esecutato sulla pignorabilità o sull'ammontare della somma pignorabile presso il terzo - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Qualificazione dell'azione - D'ufficio, anche in Cassazione - Condizioni - Finalità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Configura opposizione all'esecuzione la contestazione del debitore sulla pignorabilità, o sull'importo della somma pignorabile sul suo credito per esser stato questo già oggetto di assegnazione a favore di altro creditore, e tale qualificazione dell'azione spetta anche alla Cassazione, d'ufficio, se non effettuata dal giudice della sentenza impugnata, al preliminare fine di stabile l'ammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)