Sez. 4, Sentenza n. 2552 del 20/04/2000 Cc. (dep. 10/05/2000) Rv. 216491 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Revoca in sede esecutiva - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Allorché la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate al condannato che ne vanta la proprietà, non potendo la relativa statuizione essere più posta in discussione a causa della preclusione del giudicato; in sede esecutiva può farsi questione sulla formazione del titolo esecutivo, sull'applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di merito, sulla proprietà delle cose confiscate se non appartenenti al condannato o se rivendicate da un terzo, sulla estensione e modalità esecutive della confisca stessa, ma non può riconoscersi al giudice dell'esecuzione il potere di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca non più soggetto a impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)