Sez. 1, Sentenza n. 29327 del 03/05/2016 Cc. (dep. 12/07/2016) Rv. 267414 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca disposta in primo grado - Decisione della Corte di appello oltre il termine di un anno e sei mesi stabilito a pena di inefficacia - Ammissibilità della questione in sede esecutiva - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, la previsione dell'art. 27, comma sesto, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, secondo cui nelle ipotesi di impugnazione il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte di appello non si pronuncia entro il termine di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, ha natura endoprocessuale e opera soltanto nella pendenza del procedimento di prevenzione, con la conseguenza che, definito quest'ultimo con provvedimento irrevocabile, è preclusa in sede esecutiva la proposizione della questione dell'inefficacia della confisca, in quanto coperta dal giudicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)