Sez. 3, Sentenza n. 23053 del 30/10/2009 (Rv. 610732 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario dovuto dal cliente all'avvocato (nella specie a norma dell'art. 15 del d.m. n. 585 del 1994) - Spettanza - "ex lege" - Sussistenza - Menzione e quantificazione nel dispositivo della sentenza - Necessità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Il rimborso delle spese generali (nella specie richiesto ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585), spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del 10%, anche senza espressa menzione nel disposititvo della sentenza.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)