Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/06/2004 (Rv. 573777 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Società di fatto - Comportamento tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato della esistenza del vincolo sociale - Sufficienza ai fini della responsabilità, anche in sede fallimentare, nei confronti dei terzi - Effettiva esistenza della società tra le parti - Irrilevanza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)