Sez. U, Sentenza n. 5287 del 28/10/1985 (Rv. 442552 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PROPRIETARIO DI UN FONDO CONTRO LA P.A. - DENUNCIA DI ATTIVITÀ MATERIALE LESIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - RICHIESTA DI CONDANNA DELLA P.A. ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO - QUESTIONE ATTINENTE AL POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI EMETTERE O MENO TALE CONDANNA - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PROPRIETARIO DI UN FONDO CONTRO LA P.A. - DENUNCIA DI ATTIVITÀ MATERIALE LESIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - RICHIESTA DI CONDANNA DELLA P.A. ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO - QUESTIONE ATTINENTE AL POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI EMETTERE O MENO TALE CONDANNA - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Nella controversia promossa dal proprietario di un fondo contro la pubblica amministrazione, per denunciare un'attività materiale di quest'ultima lesiva del proprio diritto dominicale, e chiedere, oltre al risarcimento del danno, anche la condanna della convenuta all'esecuzione di opere di ripristino, la questione attinente al potere del giudice ordinario di emettere o meno detta condanna ad un "facere", in relazione al divieto posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, investe i limiti interni dei poteri giurisdizionali del predetto giudice, non la sussistenza della giurisdizione, e, pertanto, non può essere dedotta con istanza di regolamento preventivo. (V 767/81, mass n 411244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)