diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 767 del 07/02/1981 (Rv. 411244 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO - QUESTIONE DI DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411244-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO - QUESTIONE DI DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI.*

In controversia dinanzi al giudice ordinario in materia di diritti soggettivi, il divieto per il giudice medesimo di emettere una pronuncia di condanna ad un facere a carico della pubblica amministrazione, in relazione al divieto dell'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e, implica una questione di difetto assoluto di giurisdizione, come tale denunciabile con istanza di regolamento preventivo, solo nel caso di domanda possessoria, ovvero di istanza per l'adozione dei provvedimenti urgenti di cui all'art 700 cod proc civ, in quanto la pronuncia di detta condanna costituisca l'unico oggetto e scopo delle pretese attrici, ma non anche nella diversa ipotesi di domanda petitoria, per la quale siano stati gia eventualmente conseguiti i provvedimenti d'urgenza di cui al citato art 700 cod proc civ, atteso che in quest'ultima situazione, contenendo la domanda anche un'implicita richiesta di accertamento dei diritti dell'attore e della loro lesione ad opera del convenuto, l'applicabilita del predetto divieto comporta esclusivamente l'Obbligo del giudice ordinario di astenersi dall'emanare una sentenza costitutiva e di limitarsi a provvedere sugli altri capi della domanda stessa. (V 373/80, mass n 403758; (V 2716/79, mass n 399037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)