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Sez. L, Sentenza n. 473 del 20/01/1987 (Rv. 450206 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450206-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'art. 91 cod. proc. civ., nel collegare l'Onere delle spese alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; ma, al di fuori di questa ipotesi, il regolamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice, al cui prudente ed insindacabile criterio sono riservati anche l'accertamento e la valutazione dei giusti motivi, in considerazione dei quali le spese medesime possono essere totalmente o parzialmente compensate ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., tuttavia l'insindacabilità di tale giudizio trova un limite nel caso in cui i motivi indicati dal giudice per la applicazione del criterio della compensazione siano erronei o illogici e quindi inidonei a sorreggere una decisione che attui un regolamento delle spese diverse da quello basato sulla mera soccombenza. (Conf 288/83, mass n 425097).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)