Sez. L, Sentenza n. 288 del 14/01/1983 (Rv. 425097 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'art. 91 cod. proc. civ., nel collegare l'Onere delle spese alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; ma, al di fuori di questa ipotesi, il regolamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice, al cui prudente ed insindacabile criterio sono riservati anche l'accertamento e la valutazione dei giusti motivi, in considerazione dei quali le spese medesime possono essere totalmente o parzialmente compensate ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.. tuttavia, l'insindacabilità di tale giudizio trova un limite nel caso in cui i motivi indicati dal giudice per l'applicazione del criterio della compensazione siano erronei o illogici e quindi inidonei a sorreggere una decisione che attui un regolamento delle spese diverse da quello basato sulla mera soccombenza. (V 3092/80, mass n 406866; (V 4949/78, mass n 394679; (V 4229/77, mass n 387855).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)