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Sez. L, Sentenza n. 5025 del 23/11/1989 (Rv. 464306 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPENSAZIONE PRIVATA CON RIFERIMENTO ALLA DELICATEZZA DELLA QUESTIONE CIRCA LA DECADENZA DALLA PROVA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. DEL CONVENUTO TARDIVAMENTE COSTITUITOSI.*
Stato
decisa il 1989-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464306-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPENSAZIONE PRIVATA CON RIFERIMENTO ALLA DELICATEZZA DELLA QUESTIONE CIRCA LA DECADENZA DALLA PROVA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. DEL CONVENUTO TARDIVAMENTE COSTITUITOSI.*

L'insindacabilità, in Sede di legittimità, della statuizione del giudice del merito circa la compensazione delle spese processuali trova limite nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotti motivi illogici od erronei. (nella specie, il giudice di rinvio, provvedendo anche sulle spese del grado di appello conclusosi con la sentenza cassata dalla S.C., le aveva compensate sul rilievo - ritenuto erroneo dalla S.C. per la pacificità della giurisprudenza sull'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. - della delicatezza della questione circa la decadenza dalla prova del convenuto tardivamente costituitosi). (V 473/87, mass n 450206; (V 5104/85, mass n 442427; (V 4301/85, mass n 441780).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)