Sez. L, Sentenza n. 221 del 13/01/1996 (Rv. 495350 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per l'erronea adozione del rito del lavoro in luogo di quello ordinario - Ammissibilità - Condizione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'erronea adozione del rito del lavoro in luogo di quello ordinario costituisce un'irregolarità del procedimento che incide sulla validità dello stesso e della sentenza soltanto nei limiti in cui l'applicazione del rito speciale abbia determinato uno specifico pregiudizio processuale a una della parti, con riferimento ad es. al regime delle prove o alla disciplina dell'attività difensiva in genere, con la conseguenza che il motivo di ricorso per cassazione attinente all'erronea adozione del rito del lavoro è inammissibile ove a tale censura non si accompagni l'indicazione del concreto pregiudizio risentito dalla parte per effetto dell'errore denunziato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)