Sez. L, Sentenza n. 6386 del 22/07/1987 (Rv. 454659 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - ERRONEA ADOZIONE DEL RITO ORDINARIO - NULLITÀ DEGLI ATTI DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - ERRONEA ADOZIONE DEL RITO ORDINARIO - NULLITÀ DEGLI ATTI DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
Mentre l'inosservanza delle norme riguardanti la regolarità fiscale degli Atti processuali non li rende invalidi, l'erronea adozione del rito ordinario in luogo di quello speciale del lavoro, e viceversa, può determinare la nullità degli Atti del processo soltanto se la scelta del rito abbia inciso sulla Determinazione della Competenza del giudice o sul regime delle prove o sulle facoltà in genere di cui le parti dispongono per l'Esercizio del loro diritto di difesa ed, in relazione a ciò, i pregiudizievoli effetti di tali incidenze si siano tradotti in specifiche censure. (Conf 4727/82, mass n 422681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)