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Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 22/07/2004 (Rv. 574810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Erronea adozione del rito - Nullità della sentenza o del procedimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

L'art. 360, numero 4), cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Pertanto, l'erronea adozione del procedimento in camera di consiglio in luogo di quello ordinario di cognizione da parte del giudice di merito non può comportare la cassazione della decisione impugnata qualora il ricorrente non deduca sotto quali profili l'adozione del rito camerale abbia inciso sull'esplicazione del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)