Sez. L, Sentenza n. 6720 del 14/06/1995 (Rv. 492855 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Deduzione di fatti diversi da quelli allegati in primo grado a sostegno della "causa petendi" e senza mutamento del "petitum" - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro (e, a seguito della novella introdotta con la legge 26 novembre 1990 n. 353, anche nel rito civile ordinario) non è consentito addurre in grado d'appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado ("causa petendi"), quand'anche il bene richiesto rimanga immutato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)