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Sez. L, Sentenza n. 12764 del 17/12/1997 (Rv. 510989 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Domanda nuova - Configurabilità - Condizioni - Divieto - Violazione - Rilevabilità d'ufficio anche in cassazione - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510989-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro esiste la preclusione in appello della domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorquando la "causa petendi" dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettate in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. Il divieto del "ius novorum" è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo contrario ai principi ispiratori dell'anzidetto rito speciale l'ammissibilità in appello di domande ed eccezioni la cui proposizione sarebbe già stata preclusa in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. Nè la tardività della nuova domanda può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte come nel rito ordinario (artt. 183, 184 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)