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Sez. L, Sentenza n. 1743 del 06/03/1990 (Rv. 465672 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI PER MATERIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - EMENDATIO LIBELLI PER MUTAMENTO DELLA "CAUSA PETENDI" - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465672-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI PER MATERIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - EMENDATIO LIBELLI PER MUTAMENTO DELLA "CAUSA PETENDI" - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel rito del lavoro non è consentito in appello il mutamento della causa petendi della domanda originaria, ancorché esso non involga una trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda stessa, essendo in detta fase precluse anche modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino non una mutatio ma solo una emendatio libelli, la quale è permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e nella ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge (art. 420, primo comma, cod. proc. civ.). (V 1079/83, mass n 425870).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)