Sez. L, Sentenza n. 15916 del 07/07/2009 (Rv. 609245 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Controversia promossa dal lavoratore per risarcimento del danno a causa delle condizioni lavorative - Incorporazione del datore di lavoro in una società per azioni e successivo trasferimento del ramo d'azienda a seguito della sentenza di primo grado di rigetto - Duplice successione nei rapporti preesistenti - Conseguenze - Giudizio di appello - Legittimazione passiva - Sia dell'incorporante che del cessionario - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Nella controversia promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle condizioni di espletamento della prestazione lavorativa, nel caso in cui l'ente datore - successivamente alla sentenza di primo grado di rigetto della domanda ed alla cessazione del rapporto di lavoro - venga incorporato da una società per azioni e quest'ultima ceda a terzi il ramo di azienda in cui era collocabile la prestazione del lavoratore, sono legittimati passivi ai fini del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. sia il soggetto incorporante che quello cessionario del ramo di azienda, atteso che lo schema normativo desumibile da detto articolo del codice di rito lascia intatto il rapporto processuale già pendente tra le parti originarie, prevedendone la continuazione nei confronti del successore a titolo universale, e consentendo la chiamata in giudizio di quello a titolo particolare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)