diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 12436 del 21/05/2018 (Rv. 648955 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Licenziamento illegittimo intimato in epoca precedente al trasferimento - Chiamata in causa od intervento della cessionaria - Ammissibilità - Limiti ex art. 344 c.p.c. o condizioni ex art. 269 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Integra violazione dell'art. 111 c.p.c. l'esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo d'azienda cui già era stata addetta, della società cessionaria in considerazione della qualità di questa di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa; ne consegue la legittimazione della cessionaria ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza i limiti di cui all'art. 344 c.p.c. né il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 269 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)