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Sez. 1, Sentenza n. 460 del 12/02/1976 (Rv. 379111 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - INDEROGABILITA - CONNESSA AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO - IRRILEVANZA - GIUDIZIO SEPARATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379111-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - INDEROGABILITA - CONNESSA AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO - IRRILEVANZA - GIUDIZIO SEPARATO - NECESSITA.*

Sussiste un rapporto di connessione, e non gia di litispendenza, tra due azioni civili, l'una di condanna al pagamento di un debito e l'altra di accertamento del debito medesimo, poiche esse non hanno lo stesso oggetto ma sono solo connesse per l'identita del titolo; specificamente sussiste un rapporto di mera connessione tra un'Azione di ingiunzione e un'Azione di accertamento negativo del credito su cui l'ingiunzione si fonda. E poiche la Competenza funzionale del giudice dell'opposizione all'ingiunzione non puo essere derogata neppure nell'ipotesi in cui si debba decidere su una questione connessa e pregiudiziale, eccedente la Competenza di tale giudice, le due cause debbono rimanere separate, salvo il potere del giudice dell'opposizione all'ingiunzione di sospendere il giudizio ex art 295 cod proc civ. (V 771/75, mass n 374134).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)