Sez. 1, Sentenza n. 771 del 26/02/1975 (Rv. 374134 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA - DEDUZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE - IRRILEVANZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA - DEDUZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE - IRRILEVANZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
L'art 645 cod proc civ - nello stabilire che l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta davanti all' ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - ha istituito una Competenza funzionale la quale non puo essere derogata neppure nell'ipotesi in cui si debba decidere con efficacia di cosa giudicata su di una questione pregiudiziale eccedente la Competenza di tale giudice, a norma dell' art 34 cod proc civ. in tal caso, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo e quella relativa alla questione pregiudiziale debbono essere separate, salvo il potere del giudice dell'opposizione di sospendere il giudizio a norma dell'art 295 cod proc civ. (Conf 2071/73, mass n 365232).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)