Sez. L, Sentenza n. 2743 del 24/04/1980 (Rv. 406511 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE PREVISTO DALLO ART 39 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE PREVISTO DALLO ART 39 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Anche nei giudizi regolati dal rito del lavoro, il criterio della prevenzione di cui all'art 39 cod proc civ si applica quando si tratti di cause promosse avanti a giudici diversi, ugualmente competenti sia pure per effetto di diversi criteri di collegamento, ma non quando, l'uno di essi e incompetente e l'altro e competente in virtu della stessa regola, attenente a Competenza funzionale inderogabile. In tal caso e applicabile l'art 428 cod proc civ che assicura la trattazione simultanea della causa avanti al giudice funzionalmente competente. (V 121/80, mass n 403503; (V 88/79, mass n 396132; (V 916/77, mass n 384522; (V 460/76, mass n 379111).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)