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Sez. L, Sentenza n. 1550 del 26/01/2006 (Rv. 586312 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Lavoratore sospeso - Domanda di ristoro conseguente ad illegittima sospensione del rapporto - Natura - Domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Configurazione - Conseguenza in tema di prescrizione - Prescrizione decennale ordinaria - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586312-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La domanda con cui il lavoratore sospeso, allegando l'illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda, quale ristoro per aver subito l'illegittima sospensione del rapporto, la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale, ha natura di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ed è soggetta alla prescrizione del relativo credito, ossia alla prescrizione ordinaria decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)