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Sez. 2, Sentenza n. 907 del 05/03/1977 (Rv. 384512 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE DIPENDENTI - NOZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384512-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE DIPENDENTI - NOZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NECESSITA.*

L'ipotesi di cause tra loro dipendenti ricorre quando nello stesso processo sono proposte piu cause collegate da un vincolo di subordinazione logica, nel senso che la decisione della causa relativa ad un rapporto giuridico e virtualmente influente sulla decisione avente ad oggetto altro rapporto. In tal caso, l'integrazione del contraddittorio nel processo d'appello, a norma dell'art 331 cod proc civ e diretta ad evitare la possibilita di giudicati contrastanti nella medesima materia, nei confronti di quei soggetti che sono stati parti nello stesso giudizio, in primo grado. (nella specie, e stata ritenuta la necessita dell'integrazione del contraddittorio in appello per esigenze processuali, in una disputa alternativa tra due soggetti in astratto responsabili di un danno, simultaneamente convenuti nel giudizio di primo grado). (V 17/72, mass n 355674; (V 3746/69, mass n 344001).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)