Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 25/10/1999 (Rv. 530779 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - IN GENERE | Circolazione in prova - Legittimità - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, la configurabilità della cd. "circolazione in prova" resta esclusa, sotto il vigore dell'attuale codice della strada (non diversamente che sotto il vigore del C.d.S. abrogato), soltanto qualora risultino contemporaneamente inosservati tutti e tre i requisiti richiesti dall'art. 98 (artt. 63 e 66 abrogati), e, cioè, quando manchino sia lo scopo di prova tecnica o di vendita, sia la presenza del titolare della relativa autorizzazione (o di un suo dipendente), sia, infine, la provvista della "targa prova" della vettura, pur se (come nella specie) non apposta materialmente a quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 98 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 98 CORTE COST., Cod. Strada art. 100 com. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 100 com. 6, Cod. Strada art. 100 com. 13, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 100 com. 13, Cod. Strada art. 93 com. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 93 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)