diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5456 del 15/05/1991 (Rv. 472179 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Prelazione del confinante - Estensione del fondo offerto in vendita e del confinante - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472179-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

Poiché la legge non opera ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione (e di riscatto) del confinante previsto dalla legge 14 agosto 1971 n. 817 alcuna discriminazione in relazione alla estensione dei fondi, sia di quello da riscattare sia di quello confinante, purché si tratti di fondi agricoli, riconoscendo detto diritto al coltivatore diretto, cioè a colui che per definizione ha una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale attività di coltivazione, senza escludere chi ha la forza lavorativa maggiore, tutti i fondi agricoli sono possibili oggetto del diritto di prelazione (e riscatto) e tutti i fondi confinanti con quello venduto danno a loro proprietario-coltivatore detto diritto, salvo l'unico limite costituito dalla impossibilità di concreto sfruttamento economico o addirittura dalla non coltivabilità del terreno; condizioni queste da accertarsi in relazione ad entrambi i fondi, accorpati o non, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)