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Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 21/02/2002 (Rv. 552391 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualifica di coltivatore diretto - Idoneità del nucleo familiare - Necessità - Estensione del fondo soggetto a prelazione e riscatto - Ampiezza minima - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552391-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto l'art. 31 legge 590/65, richiedendo per la qualità di coltivatore diretto che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo, finisce per porre un limite in relazione all'estensione massima del fondo confinante. Per contro non sussiste una estensione minima al di sotto della quale non sia possibile far valere il diritto del confinante.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)