Sez. 3, Sentenza n. 759 del 23/01/1995 (Rv. 489860 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualifica di coltivatore diretto - Nozione - Condizioni - Estensione del fondo soggetto a prelazione e riscatto - Nozione - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
La qualifica di coltivatore diretto, in relazione al requisito della "coltivazione abituale", previsto dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590 in linea generale e quindi anche ai fini del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto, va attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché l'abitualità va intesa quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga svolta in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, ancorché secondario. D'altra parte, non discriminando la legge 14 agosto 1971 n. 817, ai fini del diritto di prelazione (e di riscatto del confinante), in relazione all'estensione dei fondi(sia di quello da riscattare sia di quello confinante), tutti i fondi che abbiano carattere agricolo sono possibili oggetto di prelazione (e di riscatto), con l'unico limite costituito dall'impossibilità di concreto sfruttamento (o addirittura dalla non coltivabilità del terreno), in relazione ad entrambi i fondi, accorpati e non. (Nella specie, come sottolineato dalla S.C. in riferimento agli accertamenti compiuti dal giudice di merito - ritenuti incensurabili in quanto correttamente motivati - il fondo di proprietà del soggetto esercitante il diritto di riscatto, di circa mq. 1500, ancorché di misura ridotta consentiva un concreto sfruttamento economico, soprattutto se accorpato con quello oggetto del riscatto, di circa mq. 3400, tanto da raggiungere un'adeguata autonomia produttiva in relazione alle esigenze di una piccola proprietà contadina destinata ad oliveto e vigneto).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)