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Sez. L, Sentenza n. 11432 del 18/06/2004 (Rv. 573736 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Responsabilità penale per l'infortunio - Responsabilità civile del datore di lavoro - Presupposti - Fatto imputabile al soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro - Configurabilità Fondamento - Conseguenze - Partecipazione del datore di lavoro al giudizio penale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573736-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio occorso ad un lavoratore, poiché l'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non solo prevede la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, ma stabilisce altresì che la responsabilità del datore permane quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il medesimo datore abbia incaricato della direzione o della sorveglianza del lavoro, se del fatto essi debbano rispondere secondo il codice civile, è priva di rilievo la circostanza che la società datrice di lavoro non sia stata parte nel giudizio penale conclusosi con la condanna del legale rappresentante della società stessa, il quale rappresenta l'organo attraverso il quale il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro; la sentenza penale di condanna, quale fatto oggettivo, costituisce infatti l'elemento pregiudiziale per la pronuncia di risarcimento del danno in sede civile, mentre il sistema dell'autonomia del processo penale da quello civile, introdotto dal nuovo codice di procedura penale, non ha inciso sulla citata disposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)