Sez. 1, Sentenza n. 3656 del 28/04/1997 (Rv. 503951 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Per la sentenza di un processo penale - Conclusioni - Verificarsi delle ipotesi espressamente censurate dell'art. 75 del cod. proc. pen., e dipendenza del giudizio civile da quello penale quale indefettibile antecedente logico giuridico - Necessità - Fattispecie in tema di azione risarcitoria in sede civile, per truffa.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La mancata riproduzione nel nuovo codice di procedura penale della disposizione contenuta nell'art. 3 del codice abrogato, richiamato dal vecchio testo dell'art. 295 cod. proc. civ. esclude ogni possibilità di sospensione necessaria del processo civile per la pendenza di un processo penale, ove non si verifichino le ipotesi espressamente considerate dall'art. 75 del codice di procedura penale e sempreché la definizione della causa civile non dipenda da quella del giudizio penale, il quale deve atteggiarsi come indefettibile antecedente logico - giuridico della questione sottoposta all'esame del giudice civile. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria fra il processo penale per truffa e l'azione risarcitoria proposta in sede civile sulla base degli stessi presupposti di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 75, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)