Sez. L, Sentenza n. 1501 del 27/02/1996 (Rv. 496032 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Responsabilità penale per l'infortunio - Pregiudiziale penale nel nuovo codice di procedura penale - Insussistenza - Conseguenze - Disciplina ex art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 1124 del 1965 - Interpretazione - Riferimento alle disposizioni ex art. 75 e 651 segg. cod. proc. civ. vigente - Effetti - Patteggiamento della pena - Efficacia della relativa sentenza nel giudizio civile per il risarcimento del danno differenziale - Esclusione - Accertamento dei fatti costitutivi della responsabilità del datore di lavoro - Potere del giudice civile.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (artt. 24 e seguenti dello stesso codice) - con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod. proc. civ., in occasione della sua riformulazione ad opera della legge n. 353 del 1990 -, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile e che, invece, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, nuovo cod. proc. pen. (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio. Tenuto conto di tali modifiche introdotte nell'ordinamento, la disposizione contenuta nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - secondo cui la responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro permane, nonostante l'operatività della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni stessi, a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale è derivato l'infortunio - deve essere interpretata dando particolare rilievo, rispetto all'elemento letterale, alla sua "ratio" e all'elemento sistematico e, quindi, facendo riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 75 e 651 segg. cod. proc. pen. vigente, con la conseguenza che, in caso di patteggiamento della pena ai sensi dell'art. 444, se è vero che la relativa sentenza, ai sensi del successivo art. 445, primo comma, non ha efficacia nel giudizio civile, è altrettanto vero che il giudice civile, adito dal lavoratore per ottenere il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, ha il potere di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti al fine di stabilire la responsabilità, o meno, del datore di lavoro, giacché, se si ritenesse il contrario, la norma si porrebbe in palese contrasto con i principi dettati dagli artt. 3 e 24 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35, Cod. Pen. art. 3, Cod. Pen. art. 24, Cod. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Pen. art. 26 CORTE COST., Cod. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)