Sez. L, Sentenza n. 15353 del 13/09/2012 (Rv. 624567 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Procedimento penale per ingiuria e giudizio civile di impugnazione di licenziamento - Sentenza dibattimentale penale di assoluzione passata in giudicato per non punibilità del fatto per provocazione - Efficacia della sentenza penale nel giudizio civile - Limiti - Autonome ricostruzione del fatto e rivalutazione del materiale probatorio da parte del giudice civile - Considerazione della sentenza penale e del materiale probatorio raccolto in sede penale - Necessità.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
In tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato in conseguenza di un comportamento - l'avere rivolto ai datori di lavoro epiteti offensivi - per il quale è stato poi sottoposto a procedimento penale per ingiuria, in seguito a querela delle persone offese costituitesi parti civili nel processo penale, non può - in considerazione dell'identità del fatto materiale, rispettivamente vagliato in sede penale come ingiuria e in sede civile come condotta che ha determinato il licenziamento - considerare ininfluente la sentenza dibattimentale penale di assoluzione conclusiva del suindicato procedimento penale divenuta cosa giudicata (e le prove ritualmente raccolte in sede penale), ai fini della valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento, dovendoperaltro il giudice civile procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, tanto più ove in sede penale il comportamento addebitato al lavoratore-imputato sia stata ritenuto non punibile perché provocato da "una condotta mobbizzante" del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)