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Sez. 3 - , Ordinanza n. 32784 del 13/12/2019 (Rv. 656143 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Accertamenti tecnici irripetibili (autopsia) ex art. 360 c.p.p. - Inutilizzabilità nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656143-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del "thema probandum" e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova; pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d'ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'utilizzabilità della c.t.u. fondata su un esame autoptico disposto in sede penale in difetto di previo avviso agli indagati, sebbene la parte interessata non ne avesse tempestivamente eccepito la nullità, limitandosi a svolgere contestazioni sulla legittimità dell'acquisizione della prova nel processo di provenienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)