Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004 (Rv. 570436 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Ampio potere discrezionale del giudice di merito - Prove raccolte nel giudizio penale - Utilizzabilità - Sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - Rilevanza - Limiti - Autonomo vaglio critico - Necessità - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell'ipotesi del "patteggiamento", nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)