Sez. 1, Sentenza n. 6932 del 06/12/1999 Cc. (dep. 18/01/2000) Rv. 215245 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - IN GENERE | Liquidazione del compenso al custode delle cose sequestrate - Criteri - Efficacia vincolante delle tariffe ACI - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - IN GENERE
In tema di liquidazione del compenso al custode delle cose sequestrate, deve escludersi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.230 del 1989, abbia voluto affermare il principio che la liquidazione di detti compensi debba essere effettuata nella stessa misura delle tariffe vigenti, nella specie le tariffe ACI. Tali tariffe, in quanto vigenti, debbono essere tenute presenti all'atto della liquidazione dei compensi dovuti ai custodi (sia nel settore amministrativo che nel settore penale) ai fini di una adeguata valutazione della attività - di vigilanza e di conservazione in senso materiale dei beni - dai medesimi espletata, ma ciò non esclude che sia consentito tanto al giudice penale che alla autorità amministrativa di liquidare compensi diversi da quelli stabiliti dalle tariffe vigenti e dagli usi locali. (Fattispecie in tema di custodia di ciclomotore in ordine alla quale il giudice di merito aveva ritenuto congrue le tariffe predisposte dal Prefetto in rapporto alla attività di vigilanza e di conservazione materiale effettivamente svolta dal custode).
Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)