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Sez. 5, Sentenza n. 5306 del 02/10/1998 Cc. (dep. 01/12/1998) Rv. 212062 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - IN GENERE | Liquidazione del compenso al custode delle cose sequestrate - Criteri - Valutazione equitativa - Legittimità - Efficacia vincolante delle tariffe vigenti e degli usi locali - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212062-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - IN GENERE

In sede di liquidazione del compenso al custode di cose sequestrate il giudice non è vincolato alla applicazione delle tariffe vigenti e degli usi locali. Nulla esclude, pertanto, che il giudice, pur avendo come punto di riferimento le tariffe o gli usi, in considerazione della specificità del caso adotti un criterio equitativo per determinare il compenso, tenendo conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.230 del 1989.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 836 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 23/12/1865 num. 2701 art. 102, Regio Decr. 23/12/1865 num. 2701 art. 103, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)