Sez. L, Sentenza n. 558 del 23/01/1988 (Rv. 457059 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONI TRIENNALI - INTERRUZIONI IN VIRTÙ DI ATTI DIVERSI DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONI TRIENNALI - INTERRUZIONI IN VIRTÙ DI ATTI DIVERSI DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 112, primo e quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'Azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali soggiace a prescrizione triennale, che non è suscettibile d'interruzione in virtù di Atti diversi dal promovimento della Azione giudiziaria. (V 1529/86, mass n 444897; (V 1160/86, mass n 444655; (V 4857/85, mass n 442251).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)