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Sez. L, Sentenza n. 9177 del 15/09/1997 (Rv. 508027 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Prestazioni a favore dell'assicurato - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. 1124 del 1965 - Interruzione e sospensione - Disciplina comune dettata dal codice civile - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508027-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni nei confronti dell'INAIL, fissato dal primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non si sottrae alla disciplina comune della interruzione della prescrizione dettata nel codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)