diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1160 del 25/02/1986 (Rv. 444655 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CARATTERE SPECIALE - CAUSE DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE - TIPICITÀ - ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA DIVERSI DALLA GIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444655-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CARATTERE SPECIALE - CAUSE DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE - TIPICITÀ - ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA DIVERSI DALLA GIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*

L'Azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale, secondo la disciplina dell'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è soggetta - senza porsi in contrasto con i principi costituzionali - alla prescrizione triennale che decorre dal momento in cui si perfezionano le condizioni richieste per la sua configurazione. Il predetto termine, in relazione alla peculiarità della sua funzione, si sottrae alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e interruzione, e resta soggetto alle sole specifiche Disposizioni di cui agli artt. 104, secondo e terzo comma e 112 quarto comma d.P.R. n. 1124 del 1965 con la conseguenza, in particolare, che è interrotto dalla sola domanda giudiziale, non anche da altri Atti di Costituzione in mora del debitore. (Conf 4857/85, mass n 442251; (Conf 1661/85, mass n 439636; (Conf 6273/84, mass n 437902; (Conf 587/84, mass n 432823; (Conf 1854/83, mass n 426697; (Conf 1276/83, mass n 425359; (contra 5962/84, mass n 437628; (contra 4367/84, mass n 436269; (contra 2904/84, mass n 434956).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)