Sez. U, Sentenza n. 629 del 26/01/1988 (Rv. 457086 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO TRA U.S.L. E MEDICO SPECIALISTA IN RAGIONE DI CONVENZIONAMENTO - CONTROLLO SULL'OPERATO DEL MEDICO E INIZIATIVE DAVANTI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO TRA U.S.L. E MEDICO SPECIALISTA IN RAGIONE DI CONVENZIONAMENTO - CONTROLLO SULL'OPERATO DEL MEDICO E INIZIATIVE DAVANTI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Nell'ambito del rapporto tra l'unità sanitaria locale ed i medici specialisti in regime di cosiddetto convenzionamento (art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833), il quale integra un rapporto privatistico di prestazione d'opera professionale, il controllo sull'operato di detti medici, anche per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto, e le iniziative davanti alle commissioni di disciplina eventualmente previste dagli accordi collettivi, si svolge su un piano paritetico, restando escluso un potere autoritativo dell'amministrazione di degradare le posizioni di diritto soggettivo del professionista. Ne consegue che le controversie inerenti al suddetto controllo, pure quando insorgano in via d'impugnazione delle determinazioni adottate dalla USL (nella specie, provvedimento di sospensione cautelare), spettano alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, nel concorso dei requisiti di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.). (V 2181/87, mass n 451411; (V 4960/85, mass n 442332).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)