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Sez. U, Sentenza n. 2181 del 02/03/1987 (Rv. 451411 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRESTAZIONI DI UN MEDICO IN FAVORE DI UNITÀ SANITARIA LOCALE - REGIME COSIDDETTO DI CONVENZIONAMENTO - CONTROVERSIE RELATIVE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONI RELATIVE AL DIVIETO DI ANNULLAMENTO, RIFORMA O MODIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451411-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRESTAZIONI DI UN MEDICO IN FAVORE DI UNITÀ SANITARIA LOCALE - REGIME COSIDDETTO DI CONVENZIONAMENTO - CONTROVERSIE RELATIVE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONI RELATIVE AL DIVIETO DI ANNULLAMENTO, RIFORMA O MODIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI - IRRILEVANZA.*

Le prestazioni di un medico in favore di unità sanitaria locale, al pari di quelle in favore di disciolti enti mutualistici, che vengano effettuate in regime cosiddetto di convenzionamento, secondo la previsione dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, esulano dall'ambito del pubblico impiego, per difetto del requisito della subordinazione, ed integrano un rapporto professionale di natura privatistica, ancorché con connotati di collaborazione continuativa e coordinata, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.. ne consegue che le controversie inerenti a detto rapporto spettano alla cognizione del giudice ordinario, mentre resta in proposito irrilevante, in quanto attinente ai limiti interni delle attribuzioni di detto giudice, ogni questione sul divieto di annullamento, riforma o modifica di Atti amministrativi, posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (V 5938/85, mass n 443106; (V 1154/84, mass n 433290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)